Certificazione Energetica, indicazioni del Consiglio Nazionale del Notariato
A partire da
l 1° luglio 2009 tutti gli immobili dovranno essere dotati dell’attestato di certificazione energetica così come previsto all’art. 6 comma 1-bis, lettera c) del Dlgs 192/2005. L’obbligo di dotazione grava sul costruttore,per gli immobili di nuova costruzione o che abbiano subito interventi di ristrutturazione importanti (ossia realizzati mediante DIA, rispettivamente richiesto e presentata in data successiva all’8 ottobre 2005), per tutti gli altri edifici, l’obbligo di dotazione è previsto in capo al venditore.
Il Consiglio Nazionale del Notariato con lo studio 334/2009 ha fornito importanti chiarimenti. Il documento fa il punto sui comportamenti da tenere nella contrattazione avente ad oggetto il trasferimento di un immobile, tenendo conto dell’abrogazione (disposta dall’art. 35 del DL 112/2008) dei commi 3 e 4 dell’art. 6 e dei commi 8 e 9 dell’art. 15 del d.lgs. 192/2005 i quali prevedevano l’obbligo di allegare l’AQE agli atti di trasferimento a titolo oneroso (e la messa a disposizione nel caso di locazione) a pena di nullità. Da queste indicazione emerge il dovere del Notaio di informare adeguatamente le parti sulla normativa relativa al risparmio energetico degli edifici e sull’obbligo di attribuire ad ogni fabbricato una classe energetica. Ma secondo i Notai, l’obbligo di dotare il fabbricato dell’attestato di qualificazione energetica, pur essendo previsto dalla legge e a carico del venditore può essere, indicate le motivazioni, rinviato anche dopo il rogito.
Bisogna precisare che per immobili di superficie utile inferiore o uguale a 1000 mq, il proprietario “consapevole della scadente qualità energetica dell’immobile” di ricorrere ad un’autodichiarazione in cui afferma che:
- l’edificio è di classe energetica G;
- i costi per la gestione energetica dell’edificio sono molto alti.
Questo solleva il proprietario dall’obbligo di dotare l’immobile dell’ACE in sede di trasferimento dell’immobile. Ma anche se il bene possa essere trasferito con l’autodichiarazione non modifica le conclusioni del Consiglio Nazionale del Notariato nello Studio n. 334-2009/C in ordine all’ammissibilità delle pattuizioni con cui le parti stabiliscono le modalità per assolvere all’obbligo di dotazione. Resta ferma infatti per le parti, la possibilità di affidarsi ad un soggetto certificatore che attesti nell’ACE lo stato energetico dell’immobile.
Va ricordato, infine, che l’unica sanzione specifica attinente al mancato assolvimento dell’obbligo di dotazione è quella di cui all’art. 15 co. 7 del decreto, per la quale il costruttore che non consegni al proprietario contestualmente all’immobile (secondo le tipologie di cui all’art. 6 co. 1) l’originale della certificazione energetica è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa non inferiore a 5000 euro e non superiore a 30000 euro.







