Piano Casa Sicilia: Norme per il sostegno dell’attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio edilizio.
La legge presenta 12 articoli, conferma gli aumenti di volumetria già presenti nella bozza di legge e afferma la precisa volontà di agevolare l’uso di tecniche costruttive mirate al risparmio energetico. Si consentono aumenti in volume pari al 35% dell’esistente qualora siano adottati sistemi che utilizzino fonti di energie rinnovabili che consentano l’autonomia energetica degli edifici.
Grande attenzione in materia di prevenzione sismica.
Art. 7. Misure di prevenzione sismica
L’adozione di sistemi di isolamento e/o dissipazione sismica nelle nuove costruzioni comporta una riduzione pari al 20 per cento degli oneri concessori che si aggiunge a quella prevista dall’articolo 4. La medesima riduzione si applica anche nel caso di adozione di tali sistemi nell’ambito di interventi sul patrimonio edilizio esistente.
Interessante è la possibilità di utilizzo di tutte le aree di proprietà privata sottoposte, da parte del piano regolatore, zone destinate a verde pubblico. Viene concessa la possibilità al singolo privato di utilizzare il sottosuolo , costruendo massimo due piani interrati per la realizzazione di un parcheggio, a condizione che il terreno sovrastante venga sistemato a verde pubblico .
Art. 8. Misure compensative per favorire la realizzazione di aree a verde pubblico e parcheggi)
Nelle aree di proprietà privata, per le quali lo strumento urbanistico vigente preveda la destinazione di verde pubblico anche attrezzato, sia di quartiere che territoriale, nonché nelle zone agricole purché ricadenti all’interno della perimetrazione dei centri urbani, è consentita la realizzazione, da parte dei privati, di uno o più piani interrati di proprietà privata, destinati esclusivamente a parcheggio, a condizione che sia realizzato in superficie il verde pubblico da cedere gratuitamente al comune.
Il Piano Casa trova applicazione su tutto il territorio regionale al di fuori delle Zone A, individuate dagli strumenti Urbanistici dei vari comuni (D.M. 2 aprile 1968, n. 1444), le aree protette dei parchi tranne per le zone D dove comunque si ha una riduzione di 1/3 delle concessioni di legge , non è applicabile a tutti gli edifici oggetto di condono edilizio tranne per quelli oggetto di accertamento di conformità di cui all’articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, introdotto dall’articolo 1 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37. Sono esclusi tutti gli immobili ricadenti nelle aree a pericolosità e/o rischio idrogeologico elevato o molto elevato, come classificate nel vigente Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico di cui all’articolo 130 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, al momento della presentazione dell’istanza.
Ampliamenti, demolizioni e ricostruzioni sono subordinati al rilascio del permesso di costruire o alla presentazione della Dia, Denuncia di inizio attività, entro 24 mesi dall’entrata in vigore della legge. I Comuni hanno a disposizione 120 giorni per limitare la portata della norma escludendo determinate zone o edifici dall’applicazione delle misure anticrisi.
Info: studio@signorello.org







aprile 24th, 2010 at 13:32
se vi può essere di aiuto, vi segnalo un nuovo sito che permette di certificare la vostra casa direttamente online. Basta inserire le informazioni in un form e in un paio di giorni si ricevono i preventivi di diversi certificatori. Basta scegliere e in una settimana la casa è certificata! http://www.certificazioneenergeticaonline.com
sito